Chi non ha l’obbligo di IVA dovrà indicarlo, tutti i riferimenti alle norme di legge
Manca veramente poco all’arrivo della fattura elettronica tra utenti privati. Lo scadere del vecchio metodo è fissato per il 31 gennaio 2018 e dalla mattina del 1° gennnaio 2019, l’obbligo si estenderà a tutti, nessuno escluso e nessuna deroga.
Nascono così moltissimi dubbi e domande, soprattutto per tutti coloro che si avvalgono di regimi fiscali agevolati, come per gli esonerati IVA.
Precisiamo subito che nelle fatture elettroniche senza IVA, non si è esonerati dall’inserimento della specifica norma di riferimento, che va indicata nella sezione “Riferimento Normativo”, infatti questo dato rimane indispensabile al concessionario o al committente per la registrazione della fattura ricevuta e per la dichiarazione annuale IVA.
Rimane infatti obbligatoria sia per quanto stabilito dal Dpr 633/1972, sia per quando definito nelle specifiche della stessa fattura elettronica, per la precisione nell’allegato A del provvedimento del 30 aprile 2018, paragrafo 2.1.8..
E’ però da sottolineare, tranquillizzando un po’ tutti, che il sistema di interscambio non scarta le fatture che non riportano queste indicazioni.
Continuando l’analisi della fattura elettronica, nella sottosezione “Natura” del paragrafo “Dati Beni Servizi”, va indicato il codice che descrive i tipi di operazioni che non rientrano nella sezione degli imponibili IVA.
Per individuare il codice si fa riferimento, per le fatture emesse, alle stesse nature indicate dallo spesometro, che verrà tra l’altro abolito il 1 gennaio 2019.
E’ da far notare, infine, che la sezione “Natura” è obbligatoria essendo l’elemento “AliquotaIVA” pari a zero.